#escapes2020 online – 26 giugno 2020
Il governo della migrazione e dell’asilo
Resistenza e azione in tempi di ambivalenza e incertezze
Stringa n. 1: Comprendere il presente. All’origine di istituti, pratiche e dispositivi
Genere, sessualità e migrazioni forzate nella giurisprudenza italiana
Romina Amicolo, Avvocata, Dottore di Ricerca in Arte e Tecnica della Giurisprudenza e Ermeneutica dei Diritti Umani, aderente Escapes – Laboratorio Studi critici migrazioni forzate
“Your silence kills”, Malmö
La proposta raccolta della giurisprudenza italiana, in tema di riconoscimento dello status di rifugiate a donne, vittime di violenza di genere, e persone LGBTQI, vittime di omofobia, evidenzia la connessione tra il “genere”, la “sessualità” e le “migrazioni forzate”, attraverso l’applicazione del metodo della “intersezionalità giuridica”.
Nelle decisioni giudiziarie oggetto di esame, che riconoscono lo status di rifugiate a donne richiedenti asilo, vittime di violenza di genere, e a persone LGBTQI, vittime di omofobia, i giudici utilizzano un metodo intersezionale e quindi intercategoriale, basato sullo studio dell’«interazione dei diversi fattori o assi di discriminazione o esclusione»1. Questa analisi empirica delle molteplici dimensioni categoriali, non solo consente di delineare diverse configurazioni della disuguaglianza e prospettare soluzioni giuridiche più rispondenti alla effettiva tutela dei diritti umani, riconoscendo lo status di rifugiate alle donne e agli LGBTQI vittime di violenza per motivi legati alla identità di genere, ma apre altresì, sul piano teorico, una diversa prospettiva, legata non più all’eguaglianza come “identità”(sameness), ma all’uguaglianza nei diritti fondamentali.
Nell’esaminare il loro rapporto con le migrazioni, il “genere” e la “sessualità”non sono intese in una accezione solo descrittiva, ma quali categorie analitiche2, in grado, non solo di rappresentare i rapporti tra i sessi quale “costruzione sociale” e non mero ed oggettivo “fenomeno naturale”, ma anche di trasformare la relazione tra uomini e donne, in un confronto sociale di diseguaglianza.
Se le migrazioni forzate sono una esperienza che concorre a ridefinire il ruolo delle donne e degli LGBTQI, dentro e fuori dal contesto delle comunità di appartenenza, l’incremento delle domande di protezione internazionale proposte dalle donne vittime di violenza di genere e dagli LGBTQI vittime di omofobia, ha contribuito sia a cambiare la funzione del diritto d’asilo, il quale è divenuto uno strumento fondamentale per l’affermazione dei diritti e della libertà personale3, sia a superare «l’idea che al centro del diritto vi sia un soggetto universale»4, riconoscendone l’identità di «borghese maschio, alfabetizzato e proprietario»5.
La narrativa dei diritti liberali, fondata sulla neutralità del genere e l’applicabilità universale del diritto, è stata alla base della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati ed il suo Protocollo del 1967, i quali, non menzionando il genere tra i motivi di persecuzione che legittimano la richiesta di protezione internazionale, non tengono conto della persecuzione legata al genere e alla sessualità.
La prospettiva intersezionale consente all’approccio critico alle migrazioni forzate di trarre beneficio da molte altre teorie critiche, le quali spaziano dalle teorie femministe alle Critical Race Theories, alle teorie postcoloniali, ai Queer Studies, aiutando a cogliere la molteplicità di posizionamenti che condizionano il migrante e soprattutto a comprendere la complessità delle logiche di inclusione ed esclusione, che, ad un tempo lo coinvolgono e lo definiscono. Al fine di garantire adeguatamente la protezione delle donne rifugiate e degli LGBTQI, la intersezionalità, incorporando più forme di identità e relazioni, garantisce che la persecuzione legata al genere sia considerata e compresa in modo adeguato.
L’adozione del modello di uguaglianza giuridica consente, attraverso l’adozione del metodo intersezionale, di svincolare la questione del rapporto tra tutela dei diritti fondamentali e riconoscimento delle differenze dagli schemi legati ad una concezione essenzialista dell’identità, sovvertendo la logica stessa delle categorie identitarie per promuovere i diritti fondamentali che tutelano la libera espressione di ogni dignità proprio attraverso il rispetto della pluralità di differenze che la definiscono6.
La intersezionalità esclude la possibilità, a proposito delle donne migranti vittime di violenza di genere e degli LGBTQI vittime di omofobia, di parlare di “razza” e “etnia”, senza considerare anche “genere” “sessualità” e “cultura”, in quanto vede la differenza come qualcosa che agisce contemporaneamente su tutte le caratteristiche che connotano un soggetto. Non è possibile parlare della dimensione razziale ed etnica della diversità senza chiamare in causa anche la componente di genere e quella culturale o sessuale. Nella realtà queste categorie possono trovarsi in combinazione anche con altre variabili, quale, ad esempio la “disabilità”. Centrale, nell’approccio intersezionale è la nozione di “categorie sociali”, quali ad esempio “razza”, “etnia”, “cultura”, “genere”, “religione”, “sessualità” che “classificano” e quindi suddividono le persone, a seconda del contesto sociale in cui vivono, determinando fenomeni di inclusione – esclusione e conseguentemente discriminazione – razzismo.
Sebbene la “violenza di genere” e la “omofobia”7 non siano comprese tra le ipotesi normative di riconoscimento dello status di rifugiato, l’approccio intersezionale consente di connotare, a livello giurisprudenziale, il genere e la sessualità quali categorie sociali, rientrante nel paradigma dei diritti fondamentali. Al contrario, nelle sentenze e nelle decisioni amministrative delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in cui manca l’approccio intersezionale, riformate dalle decisioni giudiziarie che ci si propone di esaminare nel qui proposto intervento, il diniego della protezione internazionale integra, ad un tempo, un trattamento discriminatorio e una violazione dei diritti umani.
Note:
1. Dolores Morondo Taramundi, Un caffè da Starbucks Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio, in Ragion pratica, Bologna, Il Mulino, Fascicolo 2, dicembre 2011, p. 366.
2. Joan Wallach Scott, Gender as a Useful Category of Historical Analysis, in The American Historical Review, 5(1986), n. 91, pp. 1053-1075, trad. it., Il genere. Un’utile categoria di analisi storica, in Rivista di storia contemporanea, 4 (1987), pp. 560-586.
3. Orsetta Giolo, Sul diritto fondamentale di asilo. Sviluppi recenti e preoccupanti del rapporto tra diritto e narrazione in Italia, in Ragion Pratica, Fascicolo 2, dicembre 2019, pag. 525.
4. Letizia Mancini, Teorie critiche del diritto. Riflessioni su diritto e migrazioni, Materiali per una storia della cultura giuridica, Fascicolo 2, dicembre 2019, p. 347.
5. Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma – Bari, Laterza, 2012, p. 144.
6. Letizia Gianformaggio, Filosofia e critica del diritto, Torino, Giappichelli, 1995, p. 150.
7. Daniel Borrillo, Omofobia. Storia e critica di un pregiudizio, Editore Dedalo, 2009, Bari.
Per citare questo articolo:
Amicolo, Romina. “Genere, sessualità e migrazioni forzate nella giurisprudenza italiana”, in Escapes – Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate VI Conferenza nazionale – edizione on line 26 giugno 2020, http://www.escapes.unimi.it/escapes/genere-sessualita-e-migrazioni-forzate-nella-giurisprudenza-italiana/, consultato il GG/MM/AAAA
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